Stangata del Giudice Sportivo al Senise: 0-6 a tavolino, Boschiggia squalificato fino al 2029
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foto: Divisione Calcio a 5
Il Giudice Sportivo, attraverso il Comunicato Ufficiale numero 614, ha deliberato una pesante sanzione nei confronti del Futsal Senise dopo i fatti accaduti nel corso della scorsa sfida di campionato contro il Casagiove Futsal Club.
Ecco il testo del Comunicato Ufficiale: “Il Giudice Sportivo; Esaminato il rapporto arbitrale ed i relativi allegati, rilevato:
- che nel corso del primo e secondo tempo propri sostenitori rivolgevano agli
arbitri reiterate frasi gravemente offensive e minacciose; - che al 18:21 del secondo tempo il giocatore Boschiggia Guilherme del F.C.D.
SENISE, dopo aver ricevuto la notifica dell’espulsione per un intervento
falloso ai danni di un avversario, si avvicinava all’arbitro n.2 e lo colpiva
con una violenta testata sulla fronte, provocandogli forte dolore e giramento
di testa. - che a seguito di ciò tesserati e dirigenti della Società anziché prestare
soccorso all’arbitro aggredito lo accerchiavano intimandogli di non sospendere
l’incontro, tra i predetti tesserati l’arbitro riusciva a riconoscere i
giocatori Grandinetti Alfredo e Di Pinto Patrick entrambi del FCD SENISE ; - che a causa del dolore provato e del conseguente malessere psicofisico il
predetto arbitro n.2 non era più in grado di continuare a dirigere la gara e
per tale motivo l’arbitro n.1, dopo aver constatato le condizioni del collega,
era costretto a sospendere definitivamente l’incontro al 18:21 del secondo
tempo; - che in conseguenza di tale decisione numerosi sostenitori locali facevano
indebito ingresso sul terreno di gioco posizionandosi davanti l’ingresso e
nello spazio antistante lo spogliatoio tenendo un comportamento gravemente
offensivo e minaccioso nei confronti della terna, che riusciva a fatica a
trovare rifugio all’interno dello spogliatoio ed era costretta a chiamare la
forza pubblica unitamente all’ambulanza per le cure in favore dell’arbitro
aggredito. - che solo grazie all’arrivo delle forze dell’ordine gli arbitri potevano
abbandonare in sicurezza l’impianto sportivo e nel contempo l’arbitro n.2,
stante il persistere del dolore e dei giramenti di testa, veniva trasportato
d’urgenza con l’ambulanza presso il Pronto Soccorso del Presidio di Policoro
dove gli veniva diagnosticato un trauma cranico con una prognosi certificata
di sette giorni clinici; - che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una “condotta
violenta” da parte del calciatore Boschiggia Guilherme, che ai sensi
dell’art.35 comma 1 del C.G.S. consiste in “ogni atto intenzionale diretto a
produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa
ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo
sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara”
(cfr. ex multis Corte Federale D’Appello 0003/CFA del 01/07/2022 e Corte
Federale D’Appello 0013/CFA del 09/08/2022). - che, ai sensi dell’art.35, comma 5, C.G.S. i calciatori e i tecnici che
pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale,
attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono
puniti con la sanzione minima di quattro anni di squalifica; - che, ai sensi dell’art.35, comma 5bis, C.G.S, le società per le quali sono
tesserati i soggetti sanzionati per la condotta di cui al comma 5, rispondono
per i medesimi comportamenti con la sanzione minima di due punti di
penalizzazione in classifica.
-che il comportamento sopra riportato, configura inoltre una condotta violenta
da parte di un tesserato che rientra tra quelle che determinano l’applicazione
delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014; - che ai sensi dell’art. 64 delle N.O.I.F. “l’arbitro deve astenersi
dall’iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o
situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità
propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non
consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio” - che, infine, la responsabilità della definitiva sospensione della gara,
causata dall’atto di violenza subito dal direttore di gara che non gli
consentiva più di proseguire nella conduzione della stessa, è da attribuirsi
colpevolmente alla condotta di un tesserato del F.C.D. SENISE.
P.Q.M.
Delibera:
A) di infliggere alla Soc. F.C.D. SENISE la punizione sportiva della perdita
della gara col punteggio di 0-6 e la penalizzazione di 2 punti in classifica
da scontarsi nel campionato di competenza;
B) dispone l’obbligo a carico della F.C.D. SENISE di disputare le prossime
due gare interne a porte chiuse;
C) di comminare alla Società F.C.D. SENISE l’ammenda di Euro 1.500,00 dovuta
per il grave atto di violenza posto in essere dal proprio tesserato in danno
dell’arbitro e per i comportamenti assunti dai propri sostenitori nel corso
dell’incontro;
D) di squalificare il calciatore Boschiggia Guilherme della FCD SENISE a
tutto il 28/02/2029, con la precisazione che detta sanzione è comminata ai
sensi dell’art.35, commi 5 e 7, C.G.S. e deve essere considerata ai fini della
applicazione delle sanzioni amministrative a carico della Società, deliberate
con C.U. FIGC n. 104/A/2014 proprio per contrastare gli episodi di violenza
ai danni degli ufficiali di gara.
E) di squalificare per 3 gare i calciatori Grandinetti Alfredo e Di Pinto
Patrick della FCD SENISE per aver, subito dopo l’aggressione perpetrata ai
danni dell’arbitro n.2, accerchiato ed intimato agli arbitri di non sospendere
l’incontro anziché prestare soccorso all’arbitro aggredito.”